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Diritto e AI

AI Act e professione legale: cosa chiedono il Regolamento e la legge 132/2025

Chi usa l'IA nel lavoro giuridico risponde a due fonti: il Regolamento (UE) 2024/1689, modificato nel 2026, e la legge italiana 132/2025. Gli obblighi, le date che contano e sette domande da farsi, con i riferimenti agli articoli.

Un professionista che usa strumenti di intelligenza artificiale per ricerca, redazione o analisi di atti risponde oggi a due fonti: il Regolamento (UE) 2024/1689 («AI Act») e la legge 23 settembre 2025, n. 132. Questo approfondimento le mette in fila, con articolo e data, e distingue ciò che dicono i testi da ciò che è una lettura da verificare. I testi sono stati controllati sulle fonti ufficiali il 1° novembre 2026.

1. La legge italiana non aggiunge obblighi al Regolamento

La legge 132/2025, in vigore dal 10 ottobre 2025, fissa due regole di raccordo. L’art. 1, comma 2, dice che le sue disposizioni «si interpretano e si applicano conformemente» al Regolamento. L’art. 3, comma 5, aggiunge che la legge «non produce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2024/1689» per i sistemi di IA e per i modelli per finalità generali.

Gli obblighi specifici per le professioni intellettuali, però, ci sono, e stanno in una sola norma.

2. L’art. 13: strumento di supporto, e informazione al cliente

L’art. 13 della legge 132/2025, «Disposizioni in materia di professioni intellettuali», ha due commi:

  • Comma 1. L’uso di sistemi di IA nelle professioni intellettuali è finalizzato «al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera».
  • Comma 2. Per assicurare il rapporto fiduciario, le informazioni sui sistemi di IA utilizzati dal professionista «sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo».

Il testo non indica una sanzione specifica. Le conseguenze di una violazione vanno cercate altrove, nelle regole deontologiche e nella responsabilità professionale. È una lettura, non una previsione del testo.

Due punti restano aperti all’interpretazione: che cosa significhi «prevalenza» del lavoro intellettuale e quanto debba essere dettagliata l’informazione «esaustiva». Il legislatore non lo precisa.

3. Il Regolamento: lo studio è un «deployer»

Il Regolamento chiama deployer chi utilizza un sistema di IA «sotto la propria autorità», tranne che per un’attività personale non professionale (art. 3). Uno studio o un professionista che adopera uno strumento di IA nel lavoro rientra quindi in questa categoria.

L’alto rischio riguarda poco lo studio legale. L’allegato III, punto 8, lettera a), elenca tra i sistemi ad alto rischio quelli «destinati a essere usati da un’autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un’autorità giudiziaria nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto e nell’applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie».

Letta così, la categoria riguarda i sistemi usati da un giudice o per conto di un giudice. Un programma di ricerca o di redazione usato da un avvocato, da solo, non sembra rientrarvi. L’espressione «in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie» è la zona da guardare per chi opera in arbitrato o mediazione. Questa è una lettura del testo, non una posizione ufficiale.

Anche per i sistemi dell’allegato III l’art. 6, paragrafo 3, prevede un’esclusione quando il sistema non presenta un rischio significativo per i diritti fondamentali, per esempio se è destinato a eseguire «un compito procedurale limitato» o a migliorare il risultato di un’attività umana già completata.

4. Gli obblighi che valgono comunque

Anche fuori dall’alto rischio, restano due obblighi che riguardano chi usa l’IA.

Alfabetizzazione in materia di IA (art. 4). Fornitori e deployer adottano misure per sostenere l’alfabetizzazione del personale e delle persone che usano i sistemi per loro conto, tenendo conto di conoscenze, esperienza e contesto. Il testo originale parlava di garantire «un livello sufficiente»; la versione sostituita dal Regolamento (UE) 2026/1744 parla di misure «volte a sostenere lo sviluppo» dell’alfabetizzazione e precisa che l’obbligo non impone di garantire un livello specifico a nessuna persona.

Trasparenza (art. 50, paragrafo 4). Chi genera o manipola contenuti che costituiscono un deep fake deve renderlo noto. Chi pubblica testo generato o manipolato con l’IA «allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico» deve dichiararlo. L’obbligo sul testo non si applica se il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o a controllo editoriale e una persona detiene la responsabilità editoriale. Riguarda quindi chi pubblica articoli, newsletter o pareri divulgativi.

5. Le date, dopo l’Omnibus digitale

Il Regolamento (UE) 2026/1744 dell’8 luglio 2026, pubblicato il 24 luglio 2026, ha modificato l’AI Act. Il calendario risulta il seguente.

  • 2 febbraio 2025. Si applicano i capi I e II, quindi i divieti dell’art. 5 e l’alfabetizzazione dell’art. 4. Alcune nuove disposizioni dell’art. 5 si applicano dal 2 dicembre 2026.
  • 2 agosto 2025. Si applicano le regole sui modelli per finalità generali e altre sezioni indicate dall’art. 113.
  • 2 agosto 2026. Data generale di applicazione, compreso l’art. 50 sulla trasparenza.
  • 2 dicembre 2027. Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’allegato III.
  • 2 agosto 2028. Obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’allegato I.

Nelle parti del testo che ho letto, la data generale del 2 agosto 2026 non risulta modificata: a essere spostati sono gli obblighi per l’alto rischio. L’art. 113 originale prevedeva il 2 agosto 2027 per l’alto rischio legato ai prodotti; il Regolamento 2026/1744 lo sposta al 2028.

6. Sette domande da farsi

Le prime sei partono dai testi. L’ultima riguarda ciò che i due testi non coprono.

  1. Quali strumenti di IA usiamo, e in quali fasi del lavoro? L’art. 13, comma 1, ammette un uso strumentale e di supporto.
  2. Come lo comunichiamo al cliente? L’art. 13, comma 2, chiede un’informazione chiara, semplice ed esaustiva: lettera d’incarico, informativa, risposta a richiesta.
  3. Chi ha ricevuto una formazione adeguata? È il tema dell’art. 4 del Regolamento, nel testo oggi in vigore.
  4. Pubblichiamo testi o immagini generati con l’IA? Valgono l’art. 50 e l’eccezione per revisione umana e responsabilità editoriale.
  5. Operiamo in arbitrato o mediazione? Si guardi l’allegato III, punto 8, lettera a).
  6. Chi controlla l’output e come lo documentiamo? Non è un obbligo dei due testi: è una buona pratica, ma risponde alla ragione dell’art. 13, cioè il rapporto fiduciario.
  7. Dove vanno i dati del cliente? Il segreto professionale e la protezione dei dati personali si valutano con le regole proprie, che questi due testi non sostituiscono.

Fonti

Questo testo ha carattere informativo e non sostituisce un parere sul caso concreto.